Home Bacheca di Protezione Civile Adeguamento sismico scuole: ripartito il fondo per l'adeguamento strutturale e antisismico tra le regioni e le province autonome
Adeguamento sismico scuole: ripartito il fondo per l'adeguamento strutturale e antisismico tra le regioni e le province autonome PDF Stampa E-mail
..

 

Con Ordinanza n. 3879 del 19 Maggio scorso sono state disciplinate le modalità di utilizzo del Fondo per gli interventi straordinari finalizzati all’adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole e alla costruzione di nuovi edifici scolastici in sostituzione di quelli a rischio sismico.

Il Fondo, che il Governo italiano ha incrementato di ulteriori 20milioni di euro rispetto a quanto inizialmente previsto in base alla Legge Finanziaria 2008, è diversamente ripartito tra le regioni e le province autonome italiane: la percentuale di ripartizione relativa al Piemonte – pari al 1,29% – prevede un finanziamento di € 258.251,80 riferito all’annualità 2010.

Per utilizzare tale quota ciascuna regione dovrà predisporre e trasmettere al Dipartimento un piano di interventi di adeguamento o di nuova edificazione, indicando – tra l’altro: Comune, classificazione sismica (attuale e nel 1984), caratterizzazione della scuola (anno di costruzione, volume, ecc.) tipo di intervento, indice di rischio, costo convenzionale (a metro cubo e totale), percentuale di finanziamento statale richiesto, ente beneficiario, soggetto attuatore, parere favorevole dell’Ufficio scolastico regionale.

Gli interventi ammessi al finanziamento riguardano esclusivamente edifici scolastici pubblici ricadenti in zone sismiche classificate 1,2 o 3 (zona 4 solo per le regioni e le province autonome), con esclusione di quelli costruiti o adeguati secondo le norme sismiche emanate dopo il 1984 e di quelli per cui la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o ad una di sismicità superiore.

Per le regioni assegnatarie che non rispetteranno le scadenze – trasmissione del Piano degli interventi al Dipartimento della Protezione Civile entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza n.3879 in G.U – lo stesso Dipartimento provvederà a riassegnare i relativi finanziamenti ad altre regioni.