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Prospetto informativo disabili PDF Stampa E-mail
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Entro il 31 gennaio, salvo proroga,  di ogni anno, le Aziende in obbligo di legge sono tenute all'invio telematico del prospetto informativo del personale dipendente in forza alla data del 31 dicembre.  Per effetto delle modificazioni a suo tempo apportate al sesto comma dell’art. 9 della legge 12 marzo 1999 n. 68, oltre che per espressa previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 5 del D.M. 2 novembre 2010, non sono più tenuti all’inoltro del prospetto i datori di lavoro pubblici e privati per i quali non siano intervenuti, rispetto all’ultimo prospetto inviato, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Con l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro della circolare n. 2/2010 la presentazione del prospetto informativo di fatto non equivale più ad una richiesta di avviamento, riguardo al primo, infatti, è stata ribadita la valenza annuale, mentre con riferimento alla richiesta sono stati riconfermati i termini di presentazione precedentemente assegnati al prospetto. I datori di lavoro, cioè, in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione in corso d’anno non  già sono  tenuti all’invio del prospetto, bensì alla presentazione – entro sessanta giorni dal realizzarsi della scopertura – della richiesta di assunzione eventualmente corredata dall’indicazione del metodo giuridicamente riconosciuto con cui si intende procedere alla copertura della quota di riserva così insorta. Nella citata circolare il Ministero del Lavoro illustra altresì una rassegna dei principali accadimenti atti a sortire mutamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, tra cui, ovviamente, gli incrementi/decrementi d’organico per effetto di assunzioni, licenziamenti, dimissioni, operazioni societarie varie, acquisizione appalti, etc, ovvero vicende riferite al personale in forza  come ad esempio il riconoscimento/perdita dello status di disabile  in costanza di rapporto di lavoro o il computo del lavoratore disabile prima della costituzione del rapporto ed assunto al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio.