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Convenzioni Aziende Private Ex. Art. 11 L. 68/99 PDF Stampa E-mail
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Legge 12.03.1999, n. 68 art. 11 CONVENZIONI

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni volte a determinare programmi che prevedano tempi e modalità di assunzione tali da consentire il conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge 68/99.

ART. 11 COMMA 2

Tra le modalità l'art. 11 co. 2 elenca:
- la scelta nominativa
- lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;
- l'assunzione con contratto a termine;
- lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per quanto concerne i tempi di attuazione dei programmi mirati al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge 68/99 in attuazione dell'art. 11 co. 2 la Giunta provinciale di Asti ha stabilito, con deliberazione n. 30590 del 14.05.2001 e n. 37169 del 11.06.2001, le linee guida per la stipulazione delle convenzioni.
Tali convenzioni potranno essere sottoscritte dai datori di lavoro alle seguenti condizioni:

- datori di lavoro tra 15 e 35 dipendenti : (mod. 1)

L'inserimento del disabile, da effettuarsi entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo ( seconda nuova assunzione), può avvenire entro 9 mesi dalla predetta seconda assunzione;

 icon modulo 1 (33.94 kB)

- datori di lavoro tra i 36 e 50 dipendenti: (mod. 2)
- se il datore di lavoro presenta scopertura di posti per disabili pari a due unità il primo posto deve essere coperto entro 12 mesi dalla data di stipula della convenzione;il secondo posto entro 24 mesi dalla data di stipula della convenzione;
- se il datore di lavoro presenta scopertura di un solo posto per disabili il posto deve essere coperto entro 18 mesi dalla data di stipula della convenzione;

 icon modulo 2 (46.8 kB) 

- datori di lavoro oltre i 50 dipendenti con 1 o 2 o 3 posti d'obbligo scoperti: (mod. 3A)
- se il datore di lavoro presenta scopertura di posti per disabili pari a una unità il posto deve essere coperto entro 12 mesi dalla data di stipula della convenzione;
- se il datore di lavoro presenta scopertura di posti per disabili pari a due unità il primo posto deve essere coperto entro 12 mesi dalla data di stipula della convenzione; il secondo posto entro 24 mesi dalla data di stipula della convenzione;
- se il datore di lavoro presenta scopertura di posti per disabili pari a tre unità il primo posto deve essere coperto entro 12 mesi dalla data di stipula della convenzione; il secondo posto entro 18 mesi dalla data di stipula della convenzione; il terzo posto entro 24 mesi dalla data di stipula della convenzione;

icon modulo 3a (49.74 kB)

 - datori di lavoro oltre i 50 dipendenti con da 4 a 15 posti d'obbligo scoperti : (mod. 3B)
Durata della convenzione : 48 mesi.
Il 10% dei posti da coprire deve essere riservato a soggetti portatori di invalidità psichica o intellettiva o fisica con % di disabilità superiore al 67%. 

icon modulo 3b (46.42 kB) 

- datori di lavoro oltre i 50 dipendenti con oltre 15 posti d'obbligo scoperti: (mod.3C)
Durata della convenzione : 60 mesi.
Il 10% dei posti da coprire deve essere riservato a soggetti portatori di invalidità psichica o intellettiva o fisica con % di disabilità superiore al 67%.

 icon modulo 3c (46.37 kB)
 

ART. 11 commi 4 e 7

Possono essere stipulate convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

icon modulo di integrazione lavorativa (41 kB) 

icon modulo di tirocinio (62.5 kB) 

ll modello di convenzione potrà essere spedito o consegnato a mano (firma in originale) in duplice copia presso IL CENTRO IMPIEGO - COLLOCAMENTO MIRATO -
C.so Dante, 31 - ASTI