Il Consiglio provinciale è un organismo politico-rappresentativo collegato con la collettività perché è diretta espressione degli elettori; è composto da 24 rappresentanti oltre il Presidente della Provincia, tutti eletti direttamente dal popolo.
I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Di norma durano in carica cinque anni.
La normativa principale è contenuta nel D.Lgs. 267/2000, nello Statuto e nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.
Tutti i Consiglieri sono componenti di una o più delle Commissione Consiliari Permanenti nei quali si articola il Consiglio provinciale.
I diritti dei Consiglieri provinciali.
I consiglieri provinciali non sono legati ai loro elettori da alcun impegno specifico, ma sono liberi ed indipendenti, interpreti solo della volontà generale della Provincia e non di quella particolare del proprio collegio elettorale o del proprio partito. Tale regola, tipica della democrazia rappresentativa, è sancita nella Costituzione italiana e tecnicamente si definisce "divieto di mandato imperativo".
Nell'esercizio del proprio mandato il Consigliere provinciale ha diritto di presentare proposte di deliberazione, proposte di emendamenti alle stesse, mozioni, ordini del giorno e interrogazioni. Ha inoltre diritto, insieme con altri, di richiedere la convocazione del Consiglio. Percepisce, per la partecipazione effettiva alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle stesse.
I doveri dei consiglieri provinciali.
Il consigliere provinciale ha il dovere di partecipare a tutte le sedute del Consiglio e, nel caso non possa intervenire a qualche riunione, sia per motivi personali che per adempiere ad altri compiti istituzionali, deve informare della sua assenza il Presidente del Consiglio. Analogamente avviene per i consiglieri che sono componenti delle commissioni.
Altri doveri di comportamento sono previsti per assicurare l'ordine durante le sedute del Consiglio e degli altri organi che lo compongono: sono doveri posti da norme che garantiscono il libero esercizio dei diritti di tutti i consiglieri. Ecco dunque che il regolamento sancisce il divieto di pronunciare parole sconvenienti nei propri interventi e di disturbare la libertà delle discussioni e l'ordine delle sedute.
Ogni consigliere ha il dovere di non partecipare alla discussione e alla votazione dei provvedimenti che investono un interesse diretto o indiretto suo o dei parenti od affini fino al quarto grado civile. In questi casi egli deve assentarsi dall'aula.
Le sanzioni che colpiscono i Consiglieri provinciali.
Le sanzioni sono conseguenze previste per chi trasgredisce obblighi e doveri.
Un primo tipo di sanzione è correlato con il dovere di avvisare preventivamente il presidente del Consiglio in ogni caso non possa partecipare alla riunione del Consiglio. L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza del consigliere dalla carica ricoperta.
Altre sanzioni possono essere applicate direttamente dal Presidente del Consiglio ai consiglieri che violano una serie di norme poste a garanzia del mantenimento dell'ordine durante le sedute. Tali sanzioni sono: il richiamo del consigliere ad attenersi sia ai tempi riservati al dibattito che all'argomento in discussione nel caso l'oratore non rispetti i limiti di tempo stabiliti dal regolamento o si discosti dal tema su cui ha preso la parola. Nel caso egli disturbi il regolare svolgimento delle sedute o pronuncia parole sconvenienti il Presidente lo richiama ad un comportamento più consono alla dignità dell'assemblea e, dopo due richiami, non concederà più di parlare fino a conclusione di quella discussione.
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Diritti e doveri dei consiglieri

