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Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo della Provincia: approva la linea politica adottata dalla Giunta nel suo programma di governo e verifica, lungo tutto l'arco del mandato, il livello di attuazione del programma.

E' composto da consiglieri di maggioranza (appartenenti alle forze politiche che hanno appoggiato la candidatura del Presidente eletto) e di minoranza (appartenenti alle forze politiche di opposizione). Il loro numero dipende dalla popolazione residente nella provincia. Nel caso del Consiglio provinciale di Asti essi sono 24, oltre al Presidente della Provincia.

L’ elezione avviene sulla base di collegi uninominali contestualmente all’elezione del Presidente della Provincia. Nello specifico il territorio provinciale è diviso in 24 collegi.

In particolare le funzioni proprie del Consiglio sono prevista dall’art.42 del D. Lgs. 267/2000 (che è il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che stabilisce:

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali

a)statuti dell'ente e delle aziende speciali e i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

 

 
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