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La Legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova figura di cooperativa, la cui finalità consiste nel "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" (art. 1).

Con tale legge è stata riconosciuta la possibilità che un'impresa assuma come proprio obiettivo non quello di massimizzare il vantaggio economico dei proprietari, bensì quello di produrre i più ampi benefici a favore della comunità locale e dei suoi cittadini, specie se svantaggiati. E' stata cioè prevista la facoltà di operare imprenditorialmente per fini solidaristici.

L'art. 9 della legge n. 381/91 ha demandato alle Regioni l'adozione di norme di attuazione le quali dovevano definire:
1. l'istituzione dell' Albo regionale delle Cooperative sociali;
2. le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari ed educativi;
3. i criteri per le convenzioni fra le cooperative sociali i loro consorzi e gli Enti pubblici nonché l'adozione di schemi di convenzioni-tipo;
4. gli interventi a sostegno e per la promozione della cooperazione sociale.

La Regione Piemonte con L.R. 9/6/1994 n. 18, modificata e integrata con L.R. 22/10/1996 n. 76 ha adempiuto a quanto stabilito dalla norma nazionale e con la Legge 8 gennaio 2004 n. 1, nell'ambito dell'attuazione del decentramento amministrativo, sono state trasferite alle Province piemontesi le competenze amministrative relative all'albo delle cooperative sociali e sono state attribuite le funzioni in materia di assegnazione dei contributi previsti dalla L.R. 18/94 agli artt. 14 e 19, mentre restano di competenza regionale l'assegnazione del prestito a tasso agevolato (artt. 15 - 16 - 17) la cui gestione è affidata alla Finpiemonte S.p.A.

Nel perseguimento del loro fine le cooperative sociali possono svolgere esclusivamente le seguenti attività:
- gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di tipo A);
- svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo B);
- cooperative ad oggetto plurimo quando svolgono contemporaneamente le due attività.

Anche ai consorzi, costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali, si applicano le disposizioni della Legge 381/91.
Per richiedere l'iscrizione alla sezione provinciale di Asti dell'Albo Regionale, ai sensi della D.G.R. n. 311-37230 del 26.7.1994, occorre presentare la seguente documentazione all'Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Tutela:
a) l'istanza; icon istanza coop (8.19 kB) - icon informativa_privacy_consenso (29 kB)

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004);

c) copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compagine sociale (numero ed elencazione dei soci della cooperativa) con l'indicazione dei soci volontari e di eventuali soci sovventori;

e) copia dell'ultimo bilancio e relative relazioni, sottoscritti dai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Il bilancio d'esercizio è corredato da una breve nota informativa denominata "bilancio di responsabilità sociale", quale 19^ punto della nota integrativa, prevista dal D.L. 9.4.1991 n. 127;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la propria posizione rispetto agli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali in materia di lavoro, dalla quale risulti che la cooperativa non è incorsa in violazioni, non conciliabili in via amministrativa;

g) relazione circa gli ambiti di attività svolta ed in corso, da cui risultino l'area geografica di intervento e l'eventuale convenzionamento con Enti pubblici;

h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la tipologia e le modalità del rapporto di lavoro tra la cooperativa ed il proprio personale (qualora venga applicato un regolamento interno allegarne copia specificando anche la paga oraria lorda).

Le cooperative che richiedono l'iscrizione alla sezione A allegano la scheda di iscrizione ( icon SCHEDA A COOP (68.59 kB)ed attestano, per i loro addetti, il possesso dei relativi requisiti professionali; a tal fine allegano:
-  l'elenco nominativo dei soci e dei dipendenti da impegnare nell'attività di servizio in cui siano specificati il titolo di studio, i titoli professionali, gli attestati di qualifica, i corsi di formazione e riqualificazione ed altri titoli attinenti la professione nonché l'esperienza maturata nel servizio. La documentazione relativa al titolo di studio e ad altri attestati è allegata in copia. I titoli di studio devono essere conformi ai requisiti professionali, previsti dalla normativa, per l'esercizio delle funzioni corrispondenti. Con riferimento alla L.R. n.62/95 "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali", art. 42, in assenza del prescritto titolo professionale, fatti salvi i presupposti per l'accesso ai corsi di riqualificazione, è necessario presentare un programma di riqualificazione, concordato con gli Enti delegati alle attività di formazione, relativo agli operatori in servizio.

Le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B, oltre alla documentazione elencata a partire dalla lettera b) alla lettera h), allegano la scheda di iscrizione ( icon SCHEDA B COOP (59.53 kB)) e:
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che la percentuale delle persone svantaggiate, inserite al lavoro, corrisponde alla previsione dell'articolo 4, della legge n. 381/91, comma 2^, nonché il possesso, presso la sede della cooperativa, della relativa certificazione. Per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, l'invalidità deve risultare non inferiore a quella dalle vigenti leggi per il collocamento obbligatorio. Le certificazioni di cui trattasi hanno valore annuale;
- l'elenco dei soci lavoratori e dei dipendenti, specificando titoli, qualifica ed esperienza professionale dei responsabili tecnici delle diverse attività.

Nel caso di cooperative di nuova costituzione, il bilancio e relativi allegati devono essere prodotti non appena compiuto il primo esercizio sociale; la dichiarazione di cui alla lettera f), deve essere prodotta entro 3 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa; la relazione alla lettera g) è sostituita da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere.

La domanda di iscrizione nella sezione C dell'albo, "consorzi sociali", deve essere corredata dalla documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), e g) e dalla scheda di iscrizione icon SCHEDA C COOP (56.65 kB). Le dichiarazioni di cui alle lettere f) e h) devono essere prodotte solo dai consorzi che si avvalgono di personale proprio. La base sociale dei consorzi può essere formata da cooperative sociali iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B dell'Albo regionale purché nella percentuale non inferiore al 70% (v. art. 8 della legge n. 381/91).


Le cooperative sociali iscritte nella sezione B) dell'Albo Regionale, che abbiano come scopo prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate portatrici di disabilità gravi e medio-gravi, possono essere iscritte anche nella sezione A), risultando contemporaneamente iscritte in entrambe le sezioni, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- la tipologia di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) risulti chiaramente indicato nello statuto;
- esistenza di una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi e l'organizzazione amministrativa consenta la chiara separazione della gestione di dette attività riscontrabili anche sul piano contabile.

Obblighi derivanti dall'iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali:
Per mantenere l'iscrizione all'Albo Regionale, le cooperative sociali ed i consorzi iscritti sono tenute a trasmettere annualmente, entro il 31 luglio, all'Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Tutela, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18/94:
a) la dichiarazione degli Enti previdenziali attestante la regolarita' dei versamenti relativa ai soci lavoratori ed ai lavoratori dipendenti;
b) copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente e relative relazioni, controfirmate dai Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
c) una nota informativa relativa all'attivita' svolta ed alla composizione o eventuale variazione della base sociale.
Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti sono, inoltre, tenuti a comunicare alla Provincia di Asti, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento:
a) la messa in liquidazione o lo scioglimento della societa';
b) le variazioni dello Statuto;
c) le variazioni della compagine sociale, che comportino l'alterazione dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari, rispetto alle previsioni dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 381/91 o, per i consorzi, il venir meno del requisito di cui all'articolo 8 della legge n. 381/91;
d) nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir meno del requisito, prescritto all'articolo 4, comma 2, della legge n. 381/91, concernente i lavoratori svantaggiati.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 381/91, le cooperative, in virtù della loro funzione sociale, sono sottoposte, almeno una volta all'anno, alla ispezione ordinaria.

I vantaggi derivanti dall'iscrizione all'Albo Regionale sono i seguenti:
• possibilità di accesso a contributi specifici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
• possibilità di stipulare convenzioni con gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di tipo A) e in deroga alla disciplina in materia di contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi (cooperative di tipo B) purché la fornitura sia destinata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate
• fruizione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 381 e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale", in quanto Onlus diritto ex art. 10 comma 8 del decreto;
• esenzione dalle tasse automobilistiche;
• riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP;
• per le sole cooperative di tipo B:
1) le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovuti, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, sono ridotte a zero;
2) possibilità di accedere ai contributi in conto capitale pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di progetti di sviluppo biennali (art. 14 L.R. 38/94);
3) interventi per la continuità lavorativa delle persone fuoriuscite dalla situazione di svantaggio attraverso il riconoscimento di un rimborso, corrispondente al 50% degli oneri previdenziali assistenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 19 L.R. 38/94).

La pubblicazione dell'Albo avviene annualmente a cura della Regione Piemonte tramite il Bollettino Ufficiale.


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