| Albo Cooperative Sociali |
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La Legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova figura di cooperativa, la cui finalità consiste nel "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" (art. 1).
Con tale legge è stata riconosciuta la possibilità che un'impresa assuma come proprio obiettivo non quello di massimizzare il vantaggio economico dei proprietari, bensì quello di produrre i più ampi benefici a favore della comunità locale e dei suoi cittadini, specie se svantaggiati. E' stata cioè prevista la facoltà di operare imprenditorialmente per fini solidaristici. L'art. 9 della legge n. 381/91 ha demandato alle Regioni l'adozione di norme di attuazione le quali dovevano definire: 1. l'istituzione dell' Albo regionale delle Cooperative sociali; 2. le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari ed educativi; 3. i criteri per le convenzioni fra le cooperative sociali i loro consorzi e gli Enti pubblici nonché l'adozione di schemi di convenzioni-tipo; 4. gli interventi a sostegno e per la promozione della cooperazione sociale. La Regione Piemonte con L.R. 9/6/1994 n. 18, modificata e integrata con L.R. 22/10/1996 n. 76 ha adempiuto a quanto stabilito dalla norma nazionale e con la Legge 8 gennaio 2004 n. 1, nell'ambito dell'attuazione del decentramento amministrativo, sono state trasferite alle Province piemontesi le competenze amministrative relative all'albo delle cooperative sociali e sono state attribuite le funzioni in materia di assegnazione dei contributi previsti dalla L.R. 18/94 agli artt. 14 e 19, mentre restano di competenza regionale l'assegnazione del prestito a tasso agevolato (artt. 15 - 16 - 17) la cui gestione è affidata alla Finpiemonte S.p.A. Nel perseguimento del loro fine le cooperative sociali possono svolgere esclusivamente le seguenti attività: - gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di tipo A); - svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo B); - cooperative ad oggetto plurimo quando svolgono contemporaneamente le due attività. Anche ai consorzi, costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali, si applicano le disposizioni della Legge 381/91. Per richiedere l'iscrizione alla sezione provinciale di Asti dell'Albo Regionale, ai sensi della D.G.R. n. 311-37230 del 26.7.1994, occorre presentare la seguente documentazione all'Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Tutela: a) l'istanza; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004); c) copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compagine sociale (numero ed elencazione dei soci della cooperativa) con l'indicazione dei soci volontari e di eventuali soci sovventori; e) copia dell'ultimo bilancio e relative relazioni, sottoscritti dai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Il bilancio d'esercizio è corredato da una breve nota informativa denominata "bilancio di responsabilità sociale", quale 19^ punto della nota integrativa, prevista dal D.L. 9.4.1991 n. 127; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la propria posizione rispetto agli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali in materia di lavoro, dalla quale risulti che la cooperativa non è incorsa in violazioni, non conciliabili in via amministrativa; g) relazione circa gli ambiti di attività svolta ed in corso, da cui risultino l'area geografica di intervento e l'eventuale convenzionamento con Enti pubblici; h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la tipologia e le modalità del rapporto di lavoro tra la cooperativa ed il proprio personale (qualora venga applicato un regolamento interno allegarne copia specificando anche la paga oraria lorda). Le cooperative che richiedono l'iscrizione alla sezione A allegano la scheda di iscrizione ( Le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B, oltre alla documentazione elencata a partire dalla lettera b) alla lettera h), allegano la scheda di iscrizione ( Nel caso di cooperative di nuova costituzione, il bilancio e relativi allegati devono essere prodotti non appena compiuto il primo esercizio sociale; la dichiarazione di cui alla lettera f), deve essere prodotta entro 3 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa; la relazione alla lettera g) è sostituita da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere. La domanda di iscrizione nella sezione C dell'albo, "consorzi sociali", deve essere corredata dalla documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), e g) e dalla scheda di iscrizione
Obblighi derivanti dall'iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali: I vantaggi derivanti dall'iscrizione all'Albo Regionale sono i seguenti: La pubblicazione dell'Albo avviene annualmente a cura della Regione Piemonte tramite il Bollettino Ufficiale. LA SEDE DELL'UFFICIO Palazzo della Provincia ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Dal lunedì al venerdì
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