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La normativa nazionale e regionale, L. 266 dell'11 agosto 1991 e L.R. 38 del 29 agosto 1994, considera associazioni di volontariato quelle organizzazioni liberamente costituite ai fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, che si avvalgono delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, in maniera secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo.
La normativa nazionale disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché la tenuta del Registro Provinciale delle stesse nel quale possono iscriversi tutte quelle organizzazioni che hanno la Sede Legale nella provincia di competenza.
Sono iscrivibili al Registro Provinciale del Volontariato le Organizzazioni che prevedono espressamente nell'accordo degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, secondo quanto previsto dalla normativa:
- assenza di fini di lucro
- democraticità della struttura
- elettività delle cariche associative
- gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti
- criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
- obblighi e diritti degli aderenti
- obbligo di formazione del bilancio
- modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti
- devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore

La domanda di iscrizione al Registro deve essere presentata in carta semplice, compilando l'apposita modulistica, inviandola al Servizio Promozione Socio-Culturale presso l'Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Tutela - P.zza Alfieri, 33 - 14100 Asti.
Modulistica:

Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione:
- copia dell'accordo degli aderenti (scrittura privata registrata), dell'atto costitutivo, dello statuto, a norma dell'art. 3 della legge 266/91 e dell'art. 4 della L.R. 38/94;
- eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- copia del bilancio ex art. 3 legge 266/91 o del bilancio preventivo in caso di organizzazione recentemente costituitasi;
- scheda di iscrizione al registro regionale (compilata su modello provinciale);
- relazione sull'attività svolta;
- fotocopia del codice fiscale dell'organizzazione;
- fotocopia non autenticata di un documento d'identità del Presidente/Legale rappresentant;
se si tratta di organismo di collegamento e coordinamento:
- dichiarazione del legale rappresentante nella quale risulti l'elenco dei soggetti aderenti nonché il rispetto della quota di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro (almeno due terzi);
se si tratta di articolazione:
- idonea documentazione dalla quale sia desumibile l'autonomia della medesima;
- copia dell'atto costitutivo-statuto dell'organizzazione di riferimento.
Si ricorda che tutti i documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente.

Obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato:
• assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
• trasmissione entro il 31 luglio di ogni anno, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 38/94, di una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta e di una copia dell'ultimo bilancio.
Agevolazioni fiscali a favore delle Organizzazioni di Volontariato:
L'articolo 8 della L. 266/91 prevede una serie di agevolazioni di natura fiscale per le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro, quali:
Imposte dirette: non imponibilità dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, purché sia documentato il loro totale impiego per i fini dell'organizzazione di volontariato.

Imposte indirette:

- Imposte sul Valore Aggiunto: esenzione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati;
- Imposta di Bollo: esenzione degli atti costitutivi e di tutti gli atti connessi allo svolgimento dell'attività;
- Imposta di Registro: esenzione degli atti costitutivi e di tutti gli atti connessi allo svolgimento dell'attività nonché di tutte le donazioni disposte in loro favore.
Oltre a tali benefici, sono riconosciuti alle Organizzazioni di Volontariato numerosi vantaggi anche da parte di altri provvediamnti legislativi, fra i quali il D.Lgs 460/97, relativo al riordino della disciplina sulle ONLUS.
Servizio di consulenza:
Le Organizzazioni di Volontariato che intendono ricevere un servizio di consulenza e sostegno possono rivolgersi al CSV-Asti Via Brofferio, 110 - 14100 Asti. Tel 0141/321897 - 347/4713196.
Il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Asti è un'associazione promossa da un gruppo di 39 Associazioni, di cui 38 Organizzazioni di volontariato, ed affidata alla direzione del consiglio direttivo e del suo presidente. L'attività è controllata dal Comitato di Gestione Fondo speciale per il volontariato della regione Piemonte, organo esterno ed autonomo, che provvede all'erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge.

L'associazione, costituita per sostenere e qualificare l'attività di volontariato, eroga i propri servizi alle Associazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nei registri provinciali. In particolare CSV Asti si propone di promuovere la cultura della solidarietà valorizzando le iniziative di volontariato delle Associazioni, formare e qualificare i loro aderenti e offrire assistenza per le necessità delle Associazioni.

Per ulteriori informazioni per la costituzione e la gestione di un organizzazione di volontariato consulta il Vademecum legale edito dal CSV-Asti. icon vademecum legale (1.27 MB)

Il Registro delle Organizzazioni di Volontariato
La Regione, ai sensi della L.R. 38/94, pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte il Registro delle Organizzazioni di Volontariato. Consulta il BUR

 

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