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Le IPAB, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza,
istituite con la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 icon Legge Crispi (86.91 kB), sono enti autonomi che hanno in tutto o in parte come scopo l'assistenza ai poveri, tanto in condizione di salute che di malattia, o l'istruzione degli stessi o il miglioramento delle loro condizioni morali ed economiche. Nate nel periodo post-unitario, dalla razionalizzazione delle opere pie, ad esse era pressochè interamente affidato il compito di organizzare, gestire ed erogare quei servizi che oggi si direbbero "alla persona" (ricovero, cura, istruzione, ecc.).
A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, da un'impostazione socio-assistenziale di tipo caritativo si è passati ad un vero e proprio sistema di sicurezza sociale, caratterizzato dall'obbligatorietà degli interventi e dal conseguente progressivo riconoscimento, in capo al cittadino-utente, di un vero e proprio diritto soggettivo all'assistenza sociale.
Con l'entrata in vigore della legge quadro sui servizi sociali, Legge 8 novembre 2000 n. 328, Le IPAB che operano in campo socio-assistenziale sono state inserite nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed è stata delegata al Governo l'emanazione di un decreto legislativo, il 207/2001, che prevede:
a) la trasformazione giuridica in aziende pubbliche di servizi alla persona per quelle IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e per quelle istituzioni che provvedono alla gestione del loro patrimonio destinandone le rendite al finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti;
b) la trasformazione in associazioni o in fondazioni private per le IPAB per le quali sia accertata la sussistenza di determinate caratteristiche presenti alternativamente e riassumibili in: natura associativa; istituzione promossa ed amministrata da privati; ispirazione religiosa.
Per le IPAB che versino in condizioni di insufficiente patrimonio o volume di bilancio, ovvero inattive nel campo sociale da almeno due anni è previsto un piano di risanamento tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto privato. Per le altre, non rientranti nelle fattispecie precedenti, è previsto lo scioglimento dell'istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalità identiche o analoghe.
Gli enti dovranno trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato entro due anni dall'entrata in vigore della relativa legge regionale di riordino.

In attesa della legge regionale di riordino, le Regioni provvedono comunque alla trasformazione ed estinzione delle IPAB, alle relative modificazioni statutarie ed istituzionali.
La L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 all'art. 5 ha previsto la delega in capo alle Province, fino alla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, delle funzioni inerenti la vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB e la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione delle IPAB quando questa sia di competenza regionale.
La Provincia ha pieno titolo, pertanto, a richiedere ed ottenere dalle IPAB ogni informazione utile alla funzione di vigilanza diretta alla verifica del corretto funzionamento in relazione ai fini statutari.icon Funzioni delegate di vigilanza sulle IPAB (61.01 kB)
Tale potere è esercitato, in via generale ed ordinaria, limitatamente agli atti fondamentali inerenti la vita degli enti, quali i bilanci, gli atti relativi ad alienazioni di beni immobili e titoli, mutui, ipoteche, donazioni, eredità, lasciti ed i contratti di appalto che incidono significativamente sul patrimonio. Si ritengono esclusi gli atti di ordinaria amministrazione o meramente esecutivi, compresi quelli inerenti il personale. Rientra nell'attività di vigilanza verificare che sia rispettato il vincolo di destinazione, indicato dal fondatore, sul patrimonio delle IPAB tenendo presente che, sia esso indisponibile o disponibile, deve concorrere alla realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente.
Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni relative al controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB (LL.RR. nn. 10 e 11 del 19/3/1991).
In considerazione di quanto sopra le persone giuridiche private sono tenute ad inviare alla Provincia - Servizio Promozione socio-Culturale - Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Tutela la seguente documentazione:
- copia del bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e preventivo approvati dal competente - ex statuto - organo;
- una sintetica relazione illustrativa dei bilanci di cui sopra redatta dagli amministratori;
- la relazione dei revisori (qualora tale organo sia previsto nello Statuto) - per le fondazioni è opportuno che i revisori siano iscritti all'albo dei revisori contabili qualora si esercitino attività di impresa finalizzate al perseguimento degli scopi della fondazione;
- copia di atti e provvedimenti relativi alle trasformazioni patrimoniali, compresi gli atti di cessione sotto qualsiasi forma di beni immobili e di diritti reali sugli stessi;
- copia dell'inventario del patrimonio in cui sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Le Fondazioni devono inoltre trasmettere, a corredo della documentazione di cui sopra:
- la relazione della società di revisione contabile eventualmente nominata dagli organi amministrativi della fondazione;
- una descrizione analitica dell'attività svolta nell'anno precedente e di quella che si intende svolgere nell'anno successivo;
- una quanto più possibile chiara descrizione delle modalità d'impiego dei fondi erogati dalla Pubblica Amministrazione per le Fondazioni che ricevono contributi e/o finanziamenti dalla Regione Piemonte e/o da altri Enti pubblici.

 

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