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Indennità una tantum in favore dei lavoratori somministrati PDF Stampa E-mail
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Il Centro per l'Impiego di Asti rende noto che l'INPS, con la circolare n. 9 del 23 gennaio 2012, fornisce istruzioni  in merito all'indennità una tantum pari a euro 1.300,00 al lordo delle ritenute di legge dovuta ai lavoratori somministrati in forza di specifico Accordo sottoscritto in data 13 maggio 2009 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da Assolavoro e dalle OO.SS. L’erogazione di questa prestazione ha riguardato i sottoscrittori dei Patti di attivazione stipulati, presso le Agenzie per il lavoro, entro il 31 dicembre 2009. A seguito della conclusione della procedura relativa all’annualità 2009, in data 16 dicembre 2011, le stesse Parti firmatarie del suddetto Accordo, unitamente all'INPS medesima, hanno convenuto di riaprire - nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 marzo 2012 - i termini di presentazione delle domande relativamente ai lavoratori in somministrazione negli anni 2010 e 2011 in possesso dei seguenti requisiti:
- aver maturato un’ anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione a partire dal 1 gennaio 2008 e, successivamente, almeno 45 giorni continuativi di disoccupazione precedenti la data dichiarata nella domanda;
- non aver già beneficiato della stessa misura una tantum di sostegno al reddito;
- non avere percepito, nei sei mesi precedenti la maturazione del requisito, prestazioni pubbliche di sostegno al reddito di importo pari o superiore a euro 1300,00.
Per la presentazione delle domande occorre rivolgersi alle Agenzie per il Lavoro

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icon CircolareINPS_N9_23_GENNAIO_2012 (103.97 kB)

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