| Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti |
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ATTENZIONE: APPLICABILE SOLO PER RAPPORTI DI LAVORO CESSATI ENTRO IL 31/12/2012 A CHI SPETTA: Ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente. QUANDO SPETTA: Quando il lavoratore può far valere: PER QUANTO TEMPO SPETTA: L'indennità viene pagata per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno.Comunque per un periodo non superiore alle 156 giornate. LA DOMANDA: La domanda va indirizzata all'INPS e presentata direttamente alle Sedi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. LA DURATA: L'indennità spetta ,di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente; oltre i 156 giorni lavorati l'indennità corrisponde alla differenza tra i giorni lavorativi in un anno (312) e il numero dei giorni lavorati. COME VIENE PAGATA: Con un unico assegno inviato a casa del lavoratore o con accredito su c/c bancario o postale. IL RICORSO: Con le modalità previste per la disoccupazione ordinaria MODULISTICA: http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp
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